diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15876 del 25/03/2026 Cc. (dep. 30/04/2026) Rv. 289793-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riesame del sequestro preventivo - Eccezione di nullità del decreto per omessa autonoma valutazione dei presupposti ex art. 321 cod. proc. pen. - Genericità - Rigetto da parte del Tribunale del riesame - Onere di motivazione articolata - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289793-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di impugnazioni di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame che, a fronte della mancata indicazione da parte del ricorrente degli elementi che avrebbero dovuto essere diversamente valutati e delle ragioni a fondamento di tale diversa valutazione, rigetti, perché genericamente formulata, l'eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo per l'omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 321 cod. proc. pen., non è tenuto a fornire una più articolata motivazione e ad indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento gravato in cui rinvenire l'argomentato motivazionale.

Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)