Sez. 1, Sentenza n. 2306 del 05/03/1987 (Rv. 451509 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPOSTE DI FAMIGLIA - IN GENERE - RICORSO IN TERZO GRADO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MOTIVI DI LEGITTIMITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO - IMPUGNAZIONI IN REGIME TRANSITORIO - RICORSO PER MOTIVI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPOSTE DI FAMIGLIA - IN GENERE - RICORSO IN TERZO GRADO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MOTIVI DI LEGITTIMITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO - IMPUGNAZIONI IN REGIME TRANSITORIO - RICORSO PER MOTIVI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di imposta di famiglia, l'art. 284 bis del T.U. Finanza locale (R.d. 14 settembre 1931 n. 1175), introdotto dall'art. 2 R.d. legge 26 dicembre 1936 n. 2394 e transitoriamente conservato ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, consente l'impugnativa in terzo grado, dinanzi alla commissione tributaria centrale, solo per motivi di legittimità. Conseguentemente in regime transitorio è inammissibile l'impugnazione, dinanzi alla commissione tributaria centrale, ove contenga motivi di censura esclusivamente di merito. (V 1260/79, mass n 397487; (V 4098/74, mass n 372721; (V 2953/72, mass n 360702).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 284 bis, Regio Decr. Legge 26/12/1936 num. 2394 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 638 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)