Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 26/02/1979 (Rv. 397487 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - COMPETENZA - QUALE GIUDICE DI LEGITTIMITA - POTERI - QUESTIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - COMPETENZA - QUALE GIUDICE DI LEGITTIMITA - POTERI - QUESTIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Pur nella precedente disciplina del contenzioso tributario i poteri della commissione centrale non coincidevano con quelli che, nello Esercizio della giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, ma si estendevano anche all'accertamento dei fatti che costituivano la premessa necessaria per l'applicazione della legge, senza escludere, quindi, quelle questioni di fatto che, comportando una qualificazione di natura giuridica ed essendo, percio, strettamente connesse a questioni di diritto, involgevano una indagine di fatto intorno a presupposti strumentali indispensabili per la retta applicazione della legge. (V 4168/78, mass n 393786; (Conf 3228/76, mass n 382018; (Conf 3241/76, mass n 382032; (Conf 4098/76, mass n 372721; (Conf 468/73, mass n 362473).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 46, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 47, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)