Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 08/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171723 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno cagionato, espresso in danaro ed oggettivamente valutato, data la mera sussidiarietà del criterio soggettivo, sia lievissimo, e cioè di consistenza economica minima, se non proprio trascurabile, rispetto al livello economico medio della generalità dei cittadini. (V mass n 131556).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)