Sez. 5, Sentenza n. 12295 del 02/07/1975 Ud. (dep. 18/12/1975) Rv. 131556 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Per la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita e necessario che il danno sia lievissimo. Quando il danno non sia tenue dal punto di vista oggettivo, il giudice non deve prendere in esame le condizioni economiche della persona offesa dal reato, che costituiscono un criterio sussidiario di valutazione. Il danno di l 150.000, rapportato al livello medio economico dei cittadini e al valore della moneta, non ha il carattere della speciale tenuita ai fini dell'applicazione della circostanza prevista dall'art 62, n 4 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)