Sez. 5, Sentenza n. 23565 del 03/11/2006 (Rv. 595133 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | INVIM straordinaria - Rettifica e liquidazione dell'imposta - Contestualità - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO
In materia di INVIM straordinaria - il cui procedimento di liquidazione, accertamento e riscossione, a norma degli artt. 19 e 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, è disciplinato, quanto a modalità e termini, analogamente all'imposta di successione -, l'art. 34 del t.u. dell'imposta sulle successioni del 1990, nello stabilire che l'ufficio del registro, se ritiene la dichiarazione incompleta o infedele, provvede "con lo stesso atto" alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, non contempla alcuna nullità in caso di non contestualità della rettifica e della liquidazione, non precludendo quindi un autonomo potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria, espressamente previsto ("...salvo l'esercizio del potere di accertamento, ...") dall'art. 1, comma 4, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, nei casi in cui la liquidazione non sia possibile all'esito del controllo formale della dichiarazione, e cioè in base ai soli dati ed elementi forniti dal contribuente: tale potere di accertamento attiene ad una diversa e non automatica valutazione di questi ultimi, nel cui ambito rientra il valore finale attribuibile ad un'area fabbricabile sulla base di una stima, pur sempre connotata da elementi discrezionali, dell'ufficio finanziario (nella specie, la S.C. ha ritenuto che, pertanto, non fosse carente di motivazione l'avviso di accertamento dell'INVIM decennale impugnato soltanto perché non integrato dalla liquidazione dell'imposta, rinviata ad un secondo momento).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)