Sez. 5, Sentenza n. 2782 del 26/02/2001 (Rv. 544200 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | INVIM straordinaria ex art. 1 D.L. n. 299 del 1991 - Accertamento - Termine - Triennale ex art. 20, comma terzo, d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità del termine biennale di cui all'art. 1, comma quarto, D.L. n. 299 del 1991 - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In materia di INVIM straordinaria, l'art. 1, comma quarto, del D.L. 13 settembre 1991, n. 299 (conv. in legge 18 novembre 1991, n. 363), si limita a stabilire un termine breve (biennale) di decadenza soltanto per gli avvisi di liquidazione, lasciando salvi i termini ordinari di accertamento, per la cui disciplina trova applicazione l'art. 20, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ai sensi del quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta per decorso del decennio, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)