Sez. 2, Sentenza n. 3306 del 01/12/1973 (Rv. 367188 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Qualora dal fatto allegato dal convenuto sorga un diritto perseguibile anche in via di Azione, l'istanza del medesimo, diretta all'accertamento del fatto, assume carattere di domanda o di eccezione a seconda delle conseguenze giuridiche che egli intende trarne e dei provvedimenti che correlativamente richiede al giudice. Ricorre la prima ipotesi allorquando egli chiede un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilita, cioe un provvedimento che vada al di la del mero rigetto della domanda dell'attore, ampliando cosi la sfera dei poteri decisori del giudice; ricorre, invece, la seconda ipotesi, allorquando l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attivita strettamente difensiva, e pure ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti dei poteri decisori, quali risultano determinati dalla domanda dell'attore. (V 2060/71, mass n 352725).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)