diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2060 del 30/06/1971 (Rv. 352725 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DOMANDA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1971-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352725-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DOMANDA - DIFFERENZA.*

Allorquando dal fatto allegato dal convenuto sorge un diritto perseguibile anche in via di Azione, l'istanza del medesimo diretta allo accertamento del fatto assume carattere di domanda o di eccezione a seconda delle conseguenze giuridiche che egli intenda trarne e dei provvedimenti che correlativamente richieda al giudice. Ricorre la prima ipotesi allorquando egli chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilita, cioe un provvedimento che vada al di la del mero rigetto della domanda dell'attore ampliando cosi la sfera dei poteri decisori del giudice. Integra invece gli estremi dell'eccezione ogni deduzione che non ecceda quest'ultima finalita, che, cioe, sia contenuta nell'ambito dell'attivita strettamente difensiva e, pure ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti (determinati dalla domanda dell'attore) dei poteri decisori. (V 1348'69, mass n 340062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)