Sez. 2 - , Sentenza n. 26807 del 17/09/2020 Cc. (dep. 25/09/2020) Rv. 279590 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Vendita di criptovalute - Pubblicizzazione quale forma di investimento - Rispetto della normativa di cui agli artt. 91 e ss. TUF - Necessità - Omissione - Reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c) TUF - Configurabilità.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
In tema di intermediazione finanziaria, la vendita "on line" di moneta virtuale "bitcoin" pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori - ai quali vengano offerte informazioni sulla redditività dell'iniziativa - è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari, di cui agli artt. 91 e seguenti del TUF, la cui omissione integra il reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), TUF.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 91, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)