Sez. 2, Sentenza n. 2942 del 28/04/1986 (Rv. 445954 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO PRESSO IL COMPRATORE CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA CASA - OPERATIVITÀ AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - ART. 1498, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO PRESSO IL COMPRATORE CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA CASA - OPERATIVITÀ AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - ART. 1498, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Ai fini della Determinazione della Competenza per territorio la clausola con cui le parti abbiano previsto il pagamento presso il compratore contestualmente alla consegna della cosa diviene inoperante in caso di inadempimento di quest'ultimo e, si deve, quindi, avere riguardo alla regola generale di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 cod. civ., la quale statuisce che il pagamento del prezzo, ove non eseguito al momento della consegna, va compiuto al domicilio del venditore. (V 2541/82, mass n 420409; (Conf 6263/82, mass n 423924; (Conf 2410/81, mass n 413178; (Conf 4636/79, mass n 401170).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)