Sez. 4, Sentenza n. 8038 del 12/04/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165933 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - RICHIESTA - NATURA - ATTO PERSONALISSIMO DELL'IMPUTATO - RICHIESTA TRAMITE IL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NULLITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - RICHIESTA - NATURA - ATTO PERSONALISSIMO DELL'IMPUTATO - RICHIESTA TRAMITE IL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NULLITÀ.*
Così come risulta espressamente dalla normativa vigente, la richiesta della sanzione sostitutiva è un atto personalissimo dell'imputato. Il carattere personale della richiesta si evince, invero: 1) dal fatto che essa comporta un Onere soggettivo rilevante, persino limitativo della libertà controllata; 2) dalla consistenza che solo l'imputato è in grado di stabilire se può adempierla convenientemente; 3) dal fatto che la eventuale violazione, anche parziale, degli obblighi imposti costituisce, inoltre, un autonomo reato e comporta gravi conseguenze, di cui solo l'imputato può assumersi il rischio. Ne consegue che, nel caso in cui la richiesta della sanzione sostitutiva venga proposta dal difensore dell'imputato, non munito di procura speciale, e il giudice di merito, accogliendola, applichi la sanzione stessa, il provvedimento è affetto da nullità. (V mass n 164592; (V mass n 162667; (V mass n 164591, per una tesi opposta, pur limitatamente alla "presenza dell'imputato).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)