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Sez. 6, Sentenza n. 10723 del 02/10/1985 Ud. (dep. 15/11/1985) Rv. 171083 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITÀ SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DEL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171083-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITÀ SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DEL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*

In tema di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, deve escludersi che la facoltà di richiedere la applicazione di una sanzione sostitutiva possa essere esercitata dal difensore in vece e per conto dell'imputato contumace. Tale facoltà, infatti, non rientra nel generale potere di rappresentanza disciplinato dall'art. 499, terzo comma cod. proc. pen., poiché alla richiesta di cui all'art. 77 deve essere riconosciuto carattere negoziale, attesa la particolarità del procedimento cui essa è finalizzata e le implicazioni che ne derivano (inapplicabilità della sentenza, previsione del solo ricorso per Cassazione, possibilità di disporre la confisca, impossibilità di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, previsione di un'autonoma ipotesi di reato per il caso di violazione degli obblighi imposti con la decisione). (Conf mass n 165933; (Conf mass n 170117; (contra mass n 156614; (contra mass n 162667).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)