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Sez. 2 - , Sentenza n. 1744 del 24/01/2018 (Rv. 647785 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell'immobile - Opponibilità dell'assegnazione al terzo acquirente - Successivo venire meno delle condizioni di assegnazione - Azione ordinaria di accertamento del terzo acquirente - Ammissibilità - Diritto dell'acquirente al pagamento dell'indennità per illegittima occupazione – Decorrenza.
Stato
decisa il 2018-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647785-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) è opponibile - nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto - anche al terzo acquirente dell'immobile solo finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene - di regola, perché la prole sia stata "ab origine", o successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)