Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 19/04/2024 (Rv. 670787-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura concorsuale - Creditore ipotecario antecedente - Vendita coattiva dell'immobile come libero - Facoltà - Immobile posto in vendita gravato dal diritto di abitazione - Opponibilità all’aggiudicatario - Sussistenza - Fondamento. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2808 com. 1, Cod. Civ. art. 2919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)