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Sez. 7, Sentenza n. 1576 del 07/12/2023 Cc. (dep. 12/01/2024) Rv. 285605-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" - Reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285605-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche ma può, tuttavia, essere valutata dal giudice ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)