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Sez. U, Sentenza n. 40076 del 27/04/2017 Ud. (dep. 05/09/2017) Rv. 270496 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" - Reato di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270496-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)