Sez. U, Sentenza n. 12176 del 12/08/2002 (Rv. 556916 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Atti propulsivi del procedimento disciplinare - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Decorrenza dell'effetto interruttivo - Notifica dell'atto all'incolpato - Necessità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato) è idonea a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 21/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)