Sez. U, Sentenza n. 2661 del 26/03/1997 (Rv. 503263 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Termine quinquennale - Promozione dell'azione disciplinare - Atto interruttivo ad effetto istantaneo - Successivi atti posti in essere dal titolare dell'azione disciplinare - Efficacia interruttiva - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
La prescrizione estintiva quinquennale prevista dall'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori viene interrotta non solo dalla promozione della suddetta azione disciplinare - promozione che ha efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. - ma anche dai successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)