Sez. 3, Sentenza n. 8186 del 20/04/1982 Ud. (dep. 25/09/1982) Rv. 155173 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO DI OLI COMBUSTIBILI - OMESSA DENUNCIA ALL'UTIF - È REATO DI PERICOLO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO DI OLI COMBUSTIBILI - OMESSA DENUNCIA ALL'UTIF - È REATO DI PERICOLO.*
Il reato di omessa denuncia all'utif dell'attività di un deposito di oli combustibili destinati al riscaldamento, di cui all'art. 1 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, è un reato di pericolo e la normativa che stabilisce l'Obbligo della denuncia è finalizzata a consentire un puntuale controllo dei depositi da parte degli uffici finanziari e tecnici.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)