Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 22/06/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166546 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - DENUNCIA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA PRIMA DELL'ESERCIZIO DEL DEPOSITO - FINALITÀ.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - DENUNCIA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA PRIMA DELL'ESERCIZIO DEL DEPOSITO - FINALITÀ.*
La denuncia del deposito all'utif competente, prevista dall'art. 1 d.l. n. 271 del 1957, è prescritta con precisa indicazione della qualità e della quantità dei prodotti petroliferi, prima che il deposito venga posto in funzione, al fine di consentire ad un organo tecnico e finanziario specificamente incaricato dallo stato, quale l'utif, di effettuare il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, per di più con aliquota diverse a secondo del prodotto e, quindi, di accertare l'adempimento o meno dell'Obbligo di corresponsione della imposta dovuta. (V mass n 155173 per quanto valga; (V mass n 155172 per quanto valga; (V mass n 148117 per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)