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Sez. U, Ordinanza n. 59 del 30/01/1985 (Rv. 438735 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RINVIO DISPOSTO DALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - MEMBRI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA PRONUNCIA CASSATA - INCOMPATIBILITÀ A FAR PARTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438735-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RINVIO DISPOSTO DALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - MEMBRI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA PRONUNCIA CASSATA - INCOMPATIBILITÀ A FAR PARTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento disciplinare dinanzi alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, in Sede di rinvio disposto dalle Sezioni Unite della suprema Corte, deve escludersi che i membri che hanno partecipato alla deliberazione della pronuncia cassata si trovino in una situazione di incompatibilità a far parte del collegio giudicante, come tale deducibile con istanza di ricusazione, atteso che la disciplina (legge 3 gennaio 1981 n. 1) che regola la Costituzione e il funzionamento del consiglio superiore e della sua Sezione disciplinare contempla la possibilità di sostituzione di soltanto sei dei suoi componenti, e, pertanto, non apprestando un congruo rimedio per la Costituzione di un collegio, in Sede di rinvio, integralmente diverso da quello che ha pronunciato la decisione annullata, deve ritenersi derogatoria delle Disposizioni di cui agli artt. 61 primo comma e 64 n. 6 cod. proc. pen. (V 1405/83, mass n 426225).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 03/01/1981 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)