Sez. 3, Sentenza n. 1405 del 23/02/1983 (Rv. 426225 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO.*
In tema di controversie agrarie, la designazione come giudice di rinvio della stessa Sezione specializzata agraria che ha reso la sentenza cassata trova giustificazione nella assoluta Competenza funzionale e per materia della Sezione medesima, nonché nella connessa Competenza ratione loci, che si fonda sull'esigenza di assicurare alle parti un organo giudiziario meglio adatto, per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo in rapporto alla natura dei terreni e delle culture ed alle consuetudini della zona. (Conf 2320/80, mass n 406007; (Conf 6074/78, mass n 395898).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)