Sez. 1, Sentenza n. 949 del 03/04/1971 (Rv. 350877 - 01)
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - GIUDIZIO PROMOSSO DA CREDITORE AMMESSO - INTERVENTO IN CAUSA - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE O DELL'EX FALLITO - SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - GIUDIZIO PROMOSSO DA CREDITORE AMMESSO - INTERVENTO IN CAUSA - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE O DELL'EX FALLITO - SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Nel giudizio di revocazione del decreto di ammissione al passivo fallimentare di un credito, promosso da altro creditore ammesso al passivo, il curatore e legittimato ad intervenire per far valere un diritto proprio ed egli, o in sua vece l'ex fallito se nel frattempo intervenga la chiusura del fallimento, possono continuare il processo anche dopo il venir meno dell'interesse del creditore che aveva inizialmente proposto l'istanza.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)