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Sez. 1, Sentenza n. 949 del 03/04/1971 (Rv. 350877 - 01)

FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - GIUDIZIO PROMOSSO DA CREDITORE AMMESSO - INTERVENTO IN CAUSA - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE O DELL'EX FALLITO - SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350877-01

FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - GIUDIZIO PROMOSSO DA CREDITORE AMMESSO - INTERVENTO IN CAUSA - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE O DELL'EX FALLITO - SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*

Nel giudizio di revocazione del decreto di ammissione al passivo fallimentare di un credito, promosso da altro creditore ammesso al passivo, il curatore e legittimato ad intervenire per far valere un diritto proprio ed egli, o in sua vece l'ex fallito se nel frattempo intervenga la chiusura del fallimento, possono continuare il processo anche dopo il venir meno dell'interesse del creditore che aveva inizialmente proposto l'istanza.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)