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Sez. 1, Sentenza n. 3702 del 18/04/1994 (Rv. 486270 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Revocazione dei crediti ammessi | Istanza relativa - Natura - Proposizione della istanza - Soggetto legittimato.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486270-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Revocazione dei crediti ammessi

L'istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) ha carattere di impugnazione straordinaria volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori; di conseguenza solo un creditore ammesso, in quanto partecipe al concorso, essendo portatore di un interesse concreto ed attuale, è legittimato alla proposizione dell'istanza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)