Sez. 3, Sentenza n. 492 del 15/01/2001 (Rv. 543129 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Debito di valore - Danno da ritardato pagamento - Liquidazione - Criteri - Cumulo di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata - Ammissibilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella determinazione del danno da ritardato pagamento delle somme liquidate per debiti di valore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata, contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva anche di rinvio, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)