Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 19/07/2002 (Rv. 555968 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di somma determinata in valuta estera - Conversione in valuta nazionale - Con riferimento alla data della scadenza dell'obbligazione - Domanda - Liquidazione giudiziale con riferimento alla data del pagamento - Ammissibilità - Esclusione - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato - Violazione - Configurabilità .
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In tema di obbligazione in valuta straniera, nell'ipotesi in cui la domanda del creditore abbia ad oggetto l'individuazione dell'entità obiettiva della prestazione in moneta estera spettantegli convertita in moneta nazionale con riferimento alla data di scadenza dell'obbligazione, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che liquidi in favore del medesimo la maggiore somma risultante viceversa dalla conversione effettuata con riferimento alla data del pagamento effettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)