Sez. 4 - , Sentenza n. 48013 del 12/07/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 273995 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. - Obbligo di valutazione integrale – Insussistenza - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di secondo grado che aveva confermato il diniego della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente specifico gravante sull'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)