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Sez. 5 - , Sentenza n. 17953 del 07/02/2020 Ud. (dep. 11/06/2020) Rv. 279206 - 02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. - Obbligo di valutazione integrale – Insussistenza.
Stato
decisa il 2020-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279206-02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)