Sez. L, Sentenza n. 5817 del 29/10/1980 (Rv. 409641 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MALATTIA DEL LAVORATORE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - ACCERTAMENTO DELLA SOPRAVVENUTA IRREVERSIBILE INIDONEITA DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRECEDENTI MANSIONI - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MALATTIA DEL LAVORATORE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - ACCERTAMENTO DELLA SOPRAVVENUTA IRREVERSIBILE INIDONEITA DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRECEDENTI MANSIONI - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA.*
Una volta superato il periodo cosiddetto di comporto e constatato che il lavoratore - al momento in cui e adottato il relativo provvedimento - non potra piu svolgere, a causa delle proprie condizioni di salute, le precedenti mansioni, il datore di lavoro puo recedere dal rapporto, senza che si debba avere riguardo alle dimensioni dell'azienda o dell'unita produttiva cui il lavoratore sia assegnato, in quanto cessa l'Obbligo del datore di lavoro di conservare al lavoratore medesimo il posto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)