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Sez. L, Sentenza n. 1337 del 22/02/1990 (Rv. 465471 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL PERIODO DI COMPORTO CON RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DELLA MORBILITÀ DISCONTINUA - RICORSO AI POTERI EQUITATIVI DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465471-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL PERIODO DI COMPORTO CON RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DELLA MORBILITÀ DISCONTINUA - RICORSO AI POTERI EQUITATIVI DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO - CONSEGUENZE.*

Qualora il contratto collettivo che disciplina un determinato rapporto di lavoro determini la durata del così detto periodo di comporto anche con riferimento all'ipotesi della morbilità discontinua, l'operatività della relativa clausola nella fattispecie esonera il giudice del merito dal ricorso ai poteri equitativi che gli competono, per identica Determinazione, solo in difetto di specifica previsione contrattuale, sicché, in presenza di recesso posto in essere dal datore di lavoro per avvenuto superamento del periodo suddetto, il controllo giudiziale della legittimità di siffatto comportamento postula soltanto l'accertamento dell'effettiva sussistenza di tale circostanza, escludendosi altresì, in quanto non si versa in un caso di inadempimento contrattuale del lavoratore, la necessità di alcuna ulteriore valutazione. (V 5817/80, mass n 409641; (V 4232/80, mass n 408107; (V 4148/80, mass n 408037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)