Sez. L, Sentenza n. 11799 del 14/11/1995 (Rv. 494640 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Vincolatività - Mutamento di giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione - Irrilevanza - "Ius superveniens" o fatto costitutivo o modificativo del diritto dedotto in causa - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarvisi indipendentemente dall'intervenuto mutamento di giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella di mutamento del dato normativo per effetto di pronunce della Corte Costituzionale o di nuove norme (fra le quali non possono includersi le circolari, in quanto atti amministrativi di carattere interno) e neppure alla sopravvenienza, nel corso del giudizio, di un fatto estintivo o modificativo del diritto dedotto in causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)