Sez. L, Sentenza n. 7097 del 26/06/1993 (Rv. 482937 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - Cassazione per violazione di norme di diritto | Carattere vincolante - Successivo mutamento di giurisprudenza - Irrilevanza - Fattispecie relativa a sentenza di cassazione escludente l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 in ordine a rapporto previdenziale esaurito per decorso del termine ex art. 22 D.L. n. 7 del 1970.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - Cassazione per violazione di norme di diritto
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarvisi indipendentemente dall'intervenuto mutamento di giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella in cui la norma da applicare (dettata dalla S.C.) sia stata, nelle more, espunta dall'ordinamento con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita da "ius superveniens". (Principio affermato con riguardo a fattispecie in cui la sentenza di annullamento aveva escluso l'efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985 in ordine a rapporto previdenziale esaurito per decorso del termine previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 convertito in legge n. 83 del 1970).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)