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Sez. L, Sentenza n. 3900 del 21/04/1987 (Rv. 452752 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - INCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - IRRILEVANZA - ART. 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452752-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - INCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - IRRILEVANZA - ART. 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, rientrano nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, e conseguentemente sono comprese nella retribuzione pensionabile, le differenze retributive cui ha diritto l'agente per l'espletamento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore a quella rivestita, purché maturate prima del biennio antecedente il collocamento a riposo, non essendo invece ostativa la Mancanza della successiva attribuzione (o riconoscimento giudiziale) della qualifica superiore, atteso che le suddette differenze retributive ricadono nell'ampia nozione di retribuzione tabellare, compresa (ex art. 5 della legge 29 ottobre 1971 n. 889) tra gli elementi retributivi sui quali è commisurato il contributo dovuto al fondo. Nè rileva in senso contrario il disposto dell'art. 17 della legge citata, norma che - nel disciplinare la particolare ipotesi della reggenza (ex art. 18 d.P.R. n. 148 del 1931 all. A) seguita dalla promozione - si limita a confermare il principio dell'irrilevanza delle variazioni della retribuzione dell'agente nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio. (V 4254/84, mass n 436181; (V 4166/75, mass n 378511).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)