Sez. 1, Sentenza n. 8712 del 24/08/1990 (Rv. 469051 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - OMOLOGAZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - OMOLOGAZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Non è impugnabile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., il decreto della Corte di appello che abbia deciso sul reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione della separazione consensuale tra coniugi, costituendo questo provvedimento un atto privo di contenuto decisorio, e quindi inidoneo ad acquistare la efficacia del giudicato sostanziale, che è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. e revocabile ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., per vizi di legittimità che non si convertono in motivi di gravame, ma sono in ogni tempo deducibili nell'ambito della giurisdizione camerale. (V 4070/79, mass n 400581; (V 5943/79, mass n 402614).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)