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Sez. 1, Sentenza n. 4079 del 13/07/1979 (Rv. 400581 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - MANCANZA DI UNO DEI CONIUGI ALL'UDIENZA FISSATA PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - REVOCA, DA PARTE DI COSTUI, DEL CONSENSO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DICHIARATIVA DEL "NON LUOGO A PROVVEDERE" - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400581-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - MANCANZA DI UNO DEI CONIUGI ALL'UDIENZA FISSATA PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - REVOCA, DA PARTE DI COSTUI, DEL CONSENSO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DICHIARATIVA DEL "NON LUOGO A PROVVEDERE" - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza, con la quale il Presidente del tribunale, adito a seguito di ricorso per la separazione consensuale presentato da entrambi i coniugi, dia atto dell'assenza di uno dei coniugi medesimi all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione nonche della revoca del consenso espresso nel ricorso da parte del coniuge non comparso, e dichiari "non luogo a provvedere" per difetto del requisito del consenso delle parti alla separazione, da consacrarsi nel verbale di detta udienza, integra un provvedimento reso in procedimento di volontaria giurisdizione, attinente alla improseguibilita del procedimento stesso, il quale non ha portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo delle parti, e, pertanto, non e impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)