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Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 21/11/2001 (Rv. 550425 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Opposizione - Irrogazione congiunta, per previsione normativa, di sanzione pecuniaria e ripristinatoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550425-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La giurisdizione sull'opposizione avverso sanzioni amministrative (quella pecuniaria e quella ripristinatoria dello stato dei luoghi), irrogate congiuntamente per previsione normativa - nella specie, del D.L. 7 Settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, concernente le violazioni delle disposizioni relative ai divieti di nuovi impianti di viti e di reimpianti ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CEE n. 822 del 1987 - , spetta al giudice ordinario ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché non vi è alcuna scelta discrezionale della p.a., diversamente dal caso in cui la norma preveda la sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria, o il trasgressore si opponga all'ordinanza amministrativa di sospensione o cessazione dell'attività vietata, costituente il mezzo prioritario per attuare la legge violata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)