Sez. U, Sentenza n. 134 del 27/03/2001 (Rv. 545193 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Opposizione - Irrogazione congiunta, per previsione normativa, di sanzione pecuniaria e ripristinatoria - Giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi della legge 689/1981 - Fondamento - Insussistenza di potere discrezionale della P.A., diversamente dal caso di norma contemplante l'irrogazione di una sanzione in via alternativa all'altra - Ordinanza della P.A. di sospensione o cessazione dell'attività vietata - Provvedimento attuativo della legge - Opposizione - Giurisdizione del G.A..
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La giurisdizione sull' opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniaria e ripristinatoria dello stato dei luoghi irrogate, per l'infrazione commessa, congiuntamente secondo espressa disposizione normativa - nella specie art. 22, comma primo, legge Regione Emilia Romagna del 18 luglio 1991 n. 17, art. 22, comma primo per l'esercizio non autorizzato di escavazione di cava - spetta al giudice ordinario, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché non vi è alcuna scelta discrezionale della P.A., diversamente dal caso in cui la norma preveda la sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria, ovvero il trasgressore si opponga all'ordinanza amministrativa di sospensione o cessazione dell'attività vietata, costituente il mezzo prioritario per attuare la legge violata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 11, Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)