Sez. L, Sentenza n. 3111 del 24/10/1974 (Rv. 371586 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER TARDIVA RIASSUNZIONE - CARATTERE ISTANTANEO DELL'INTERRUZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE TARDIVA - EFFICACIA DI ATTO INTERRUTTIVO - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER TARDIVA RIASSUNZIONE - CARATTERE ISTANTANEO DELL'INTERRUZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE TARDIVA - EFFICACIA DI ATTO INTERRUTTIVO - CONDIZIONI.*
Qualora il processo, cancellato dal ruolo, si sia estinto perche tardivamente riassunto, l'effetto interruttivo della prescrizione, proprio dell'atto originario di citazione, e istantaneo, dato che il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla citazione medesima. Peraltro, anche all'atto tardivo di riassunzione deve essere riconosciuta l'efficacia di un autonomo ed ulteriore atto interruttivo, sempre che sia intervenuto prima del compimento del nuovo periodo di prescrizione iniziato dalla domanda originaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)