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Sez. L, Sentenza n. 1051 del 18/03/1975 (Rv. 374471 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTO INTERRUTTIVO - DURATA - LIMITI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1975-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374471-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTO INTERRUTTIVO - DURATA - LIMITI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.*

L'effetto interruttivo della prescrizione, proprio della domanda giudiziale, si perpetua per tutta la durata del processo, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ove, pero, il processo si estingue, non e applicabile la regola della cosiddetta perpetuazione dell'effetto interruttivo, poiche l'interruzione della prescrizione prodotta dalla domanda giudiziale ha, in tal caso, efficacia solo istantanea. (V 3111/74, mass n 371586; 1013/73, mass n 363428).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)