Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 14/02/2000 (Rv. 533817 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Giudizio di primo grado - Valutazione dell'interesse del minore - Omissione - Reclamo innanzi alla Corte di Appello - Specifica censura mossa dall'appellante - Conseguenze - Accoglimento del reclamo per difetto di una condizione di ammissibilità dell'azione - Esclusione - Accertamento "ex officio" del requisito dell'interesse del minore da parte del giudice del gravame - Legittimità - Fondamento - Mancata proposizione di appello incidentale da parte dell'appellato - Irrilevanza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
La Corte d'appello, decidendo in sede di reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale ha positivamente statuito sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, qualora, in accoglimento di specifica censura della sola parte reclamante, riscontri la nullità del provvedimento sotto il profilo dell'omessa valutazione dell'interesse del minore da parte del Tribunale (valutazione necessaria, a norma dell'art. 274 cod. civ. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990), non può rimettere le parti avanti al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 cod. proc. civ., ma può compiere d'ufficio quella valutazione, trattandosi di questione non coperta dal giudicato per effetto dell'interposto reclamo, senza che assuma rilievo la mancata proposizione, sul punto, di appello incidentale da parte dell'appellato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)