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Sez. 1, Sentenza n. 11358 del 19/12/1996 (Rv. 501413 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Minore infrasedicenne - Interesse all'azione - Mancata valutazione da parte del Tribunale - Conseguenze - Decreto di ammissibilità dell'azione - Nullità - Reclamo - Poteri della Corte d'appello - Limiti - Valutazione in sede di reclamo del predetto interesse - Impugnazione incidentale del reclamato - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501413-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

La Corte d'appello decidendo in sede di reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale ha positivamente statuito sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, promossa, nell'interesse del minore infrasedicenne dal genitore esercente la patria potestà, qualora, in accoglimento di specifica censura della sola parte reclamante, riscontri la nullità del provvedimento sotto il profilo dell'omessa valutazione dell'interesse del minore da parte del Tribunale (valutazione necessaria a norma dell'art. 274 cod. civ. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990) non può né rimettere le parti avanti al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. né, in difetto di impugnazione incidentale della parte reclamata, virtualmente soccombente sul punto, compiere d'ufficio quella valutazione, ma deve rigettare la domanda proposta per difetto di una imprescindibile condizione di ammissibilità dell'azione esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)