Sez. 3, Sentenza n. 9039 del 03/11/1994 (Rv. 488349 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Presupposti - Impossibilità di provare con precisione solo alcune componenti del danno complessivo - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
La valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 cod. civ. è consentita, in generale, ogni qual volta il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, mancando un rigido parametro obiettivo nell'ordinamento positivo, sicché tale ampia previsione comprende anche i casi nei quali l'impossibilità di precisione della prova attenga soltanto ad alcune delle componenti del danno complessivo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha confermato la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva proceduto ad una valutazione equitativa, globale del danno, sebbene alcune voci di spesa effettuate dal danneggiato fossero documentalmente provate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)