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Sez. 3, Sentenza n. 1456 del 19/02/1985 (Rv. 439486 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA LIMITATA ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA ED AGLI INTERESSI COMPENSATIVI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439486-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA LIMITATA ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA ED AGLI INTERESSI COMPENSATIVI - AMMISSIBILITÀ.*

La valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 cod. civ. è consentita in generale ogni qual volta il danno non possa esser provato nel suo preciso ammontare, mancando un rigido parametro obiettivo nell'ordinamento positivo, sicché tale ampia previsione comprende anche i casi nei quali l'impossibilità di precisione nella prova attenga soltanto ad alcune delle componenti del danno complessivo. È pertanto possibile che - mentre la sorte sia determinata con valutazione analitica, invece la valutazione equitativa del danno riguardi soltanto, conglobando in un unico ammontare senza specificazione delle singole componenti, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, i quali ultimi - rappresentando, sotto il profilo del lucro cessante, i frutti che la lesione patrimoniale ha fatto perdere al danneggiato nel tempo in cui essa è rimasta illiquida ed insanata - hanno un fondamento equitativo e non sono suscettibili di un meccanismo legale di liquidazione con predeterminazione della decorrenza e del saggio (quale previsto dagli artt. 1282 e 1284 cod. civ.). (V 2996/84, mass n 435038; (V 840/83, mass n 425597; (V 3072/81, mass n 413638; (V 5606/80, mass n 409458; (V 5361/80, mass n 409239; (V 26/79, mass n 396030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)