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Sez. 3, Sentenza n. 281 del 12/01/1994 (Rv. 484982 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini | Comunicazione del diniego di rinnovazione da parte del locatore - Specificazione dell'attività che il locatore intende svolgere nell'immobile - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484982-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini

A norma del quarto comma dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 la comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, per non incorrere nella sanzione di nullità stabilita dalla detta norma, non può limitarsi a fare generico riferimento all'intenzione del locatore di svolgere, nell'immobile di cui chiede la restituzione, un'attività non meglio specificata rientrante in una delle ipotesi previste nell'art. 27 della stessa legge, ma deve indicare quale attività il locatore (o chi al suo posto) intenda svolgere nel detto immobile, atteso che, in mancanza, oltre a venir frustrata la finalità della disposizione di porre il conduttore in condizione di valutare la serietà e la realizzabilità dell'intenzione indicata, non sarebbe consentita al giudice, in sede contenziosa, la verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di diniego della rinnovazione e, infine, verrebbe impedito il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, in caso di richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della su ripetuta legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)