Sez. 1, Sentenza n. 8418 del 05/04/2013 (Rv. 626355 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Concessione di forniture di carburante - Gestore - Obbligo del concessionario - Insussistenza - Fondamento - Pagamenti del gestore - Revocabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Non si sottraggono alla revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati quale corrispettivo per la fornitura di carburante in favore del concessionario del relativo impianto di distribuzione dal soggetto cui sia stata affidata la gestione dello stesso, non essendo la figura del primo assimilabile a quella del cosiddetto legal-monopolista in ordine all'obbligo contrattuale alla base di tale fornitura.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 2597, DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 10, DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)