Sez. 3, Sentenza n. 23853 del 18/09/2008 (Rv. 605218 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Concessione - Disciplina - Cessione - Divieto assoluto - Esclusione - Limiti - Contratto di affidamento difforme da quelli previsti dall'art. 16 del d.l. n. 745 del 1970 e 19 del d.P.R. n. 1269 del 1971 - Nullità - Esclusione - Condizioni - Cessione gratuita dell'impianto da parte del concessionario ad un terzo - Ulteriore comodato con utilizzatore finale - Scadenza del primo contratto - Effetti - Azione di rilascio da parte del concedente verso il subcomodatario - Configurabilità - Fondamento.
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)
In tema di affidamento ad un terzo, da parte del concessionario, della gestione e dell'impianto di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il sistema delineato dall'art. 16, ottavo e nono comma, del d.l. n. 745 del 1970 (convertito nella legge n. 1034 del 1970) e dall'art. 19 del d.P.R. n. 1269 del 1971 (recante norme per l'esecuzione del citato art. 16), nel prevedere che il concessionario non può pretendere un compenso specifico per l'uso degli apparecchi in aggiunta a quello che gli deriva dall'accordo di somministrazione del carburante che normalmente si accompagna a detta cessione, da un lato esclude l'esistenza di un divieto assoluto di cessione della concessione, consentita invece a determinate condizioni (trasferimento di proprietà dell'impianto e consenso della p.a.), e dall'altro non commina espressamente la nullità di un contratto di affidamento difforme da quelli ivi previsti, sempre che sia idoneo ad assicurare il servizio ed a soddisfare il relativo fabbisogno collettivo; ne consegue che, ove siano stati pattuiti la cessione a titolo gratuito dell'impianto di distribuzione tra il concessionario ed un terzo (sulla base di due successivi contratti) ed un ulteriore subcomodato tra quest'ultimo ed altro utilizzatore finale, secondo un collegamento a contestuali contratti di sovvenzionamento del carburante, la risoluzione del primo rapporto determina in capo all'originario concedente il diritto al rilascio dell'impianto alla scadenza del secondo contratto e nei confronti dell'utilizzatore, da considerarsi subcomodatario, con applicazione del principio generale di cui all'art.1595 cod. civ., previsto per la sublocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1803, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 18, DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)