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Sez. 1, Sentenza n. 1516 del 07/11/1967 Ud. (dep. 26/02/1968) Rv. 106987 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - VALIDITA ED EFFICACIA DELLE TESTIMONIANZE.*
Stato
decisa il 1967-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106987-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - VALIDITA ED EFFICACIA DELLE TESTIMONIANZE.*

Le deposizioni testimoniali dei minori degli anni quattordici costituiscono fonte legittima di prova conseguentemente, l'affermazione di responsabilita dell'imputato puo essere fondata anche su dichiarazioni di minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede. Compete al giudice di merito l'opportuno discernimento fra cio che e frutto di ricordi reali e cio che e frutto di fantasia o semplicemente di ricordi confusi. Ma, quando il giudice riesca a vagliare, con un congruo esame, la validita di tali testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche ed obiettive per cui le ritiene in tutto od in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in Sede di legittimita. (V.104822, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)