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Sez. L, Sentenza n. 532 del 22/01/1980 (Rv. 403925 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NOZIONE - SALTUARIETA DELLE PRESTAZIONI, MANCANZA DI ORARIO FISSO E POSSIBILITA DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITA - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403925-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NOZIONE - SALTUARIETA DELLE PRESTAZIONI, MANCANZA DI ORARIO FISSO E POSSIBILITA DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITA - COMPATIBILITA.*

Dato caratterizzante della collaborazione nel rapporto di lavoro subordinato e la dedizione funzionale, sistematica ma non necessariamente continua del lavoratore, evidenziata dalla persistenza nel tempo dell'Obbligo di compiere determinate prestazioni e in generale nella messa a disposizione delle energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa. Saltuarieta delle prestazioni, Mancanza di orario fisso e possibilita di svolgere altre attivita attengono a modalita esecutive non incompatibili con le caratteristiche del lavoro subordinato. (V 4855/79, mass n 401467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)