Sez. L, Sentenza n. 4855 del 20/09/1979 (Rv. 401467 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI - CARATTERE RELATIVO - PERSISTENZA NEL TEMPO DELL'OBBLIGO DEL LAVORATORE - NECESSITA - DURATA DELLE PRESTAZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO CON PRESTAZIONI EFFETTUATE DUE VOLTE LA SETTIMANA E PER DUE O TRE ORE AL GIORNO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI - CARATTERE RELATIVO - PERSISTENZA NEL TEMPO DELL'OBBLIGO DEL LAVORATORE - NECESSITA - DURATA DELLE PRESTAZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO CON PRESTAZIONI EFFETTUATE DUE VOLTE LA SETTIMANA E PER DUE O TRE ORE AL GIORNO.*
La continuita delle prestazioni - che, insieme con la subordinazione e l'assenza di rischio economico per il prestatore di lavoro, costituisce uno degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato - deve essere intesa in senso relativo. Pertanto, perche essa sussista, e sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo, per il lavoratore, di compiere determinate attivita e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, le cui modalita di esplicazione possono manifestarsi variamente in relazione alle esigenze dell'impresa e alla natura delle mansioni, mentre la durata delle prestazioni e, di regola, irrilevante, tranne che l'impegno sia tanto ridotto e saltuario da essere realmente incompatibile con la natura del lavoro subordinato. (nel caso di specie, relativo a lavori domestici, la SC ha ritenuto errata la decisione del tribunale, che aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il solo fatto che le prestazioni - che non era stato neppure dimostrato si svolgessero in giorni fissi - venivano effettuate due volte la settimana e per due o tre ore al giorno). (V 5322/77, mass n 388977; (65/72, mass n 355756; (V 2181/68, mass n 334668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)